Per detenere specie esotiche invasive, in deroga ai divieti vigenti, è necessaria un’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale Patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente.
Il documento che funge da prova per l'autorizzazione deve accompagnare la specie esotica invasiva a cui si riferisce in ogni momento della sua introduzione, detenzione, trasporto.
Le attività oggetto della richiesta di autorizzazione devono essere svolte in confinamento, per evitare il propagarsi o il diffondersi degli esemplari di specie invasiva.
La richiesta di autorizzazione va redatta utilizzando il seguente modulo e trasmessa all’indirizzo PNM@pec.mite.gov.it .
Nella richiesta di autorizzazione, il richiedente deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti minimi prescritti dal Regolamento (UE) 1143/2014.
La richiesta è valutata con l’ausilio dell’ISPRA e può richiedere un’ispezione in loco per verificare il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento.
L’importo della tariffa da versare ai fini dell’istruttoria di autorizzazione ai sensi del D.M 8 febbraio 2021 sarà determinato successivamente all’esame preliminare della documentazione ricevuta con la richiesta. In base all’articolo 4 dello stesso Decreto l’importo non è dovuto dalle strutture zoologiche già autorizzate ai sensi del decreto sui Giardini zoologici; nel caso in cui il Ministero dell'Ambiente necessiti di effettuare ulteriori verifiche documentali e in loco, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, i Giardini zoologici sono tenuti al pagamento della tariffa secondo le modalità che verranno specificate in seguito alla valutazione della documentazione in possesso di questa Amministrazione.