Banca Dati per la comunicazione degli interventi sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra

Con il d.P.R. n. 146 del 2018, entrato in vigore il 24 gennaio 2019, vengono stabilite - ai sensi dell’articolo 16, commi 4, 5 e 7 - le modalità attraverso cui le imprese comunicano gli interventi di installazione, controllo delle perdite, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.

Per completezza di informazione, di seguito si riporta l’estratto dei commi indicati.

Articolo 16, comma 4:

L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a seguito dell’installazione delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f) , del regolamento (UE) n. 517/2014, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni: a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura; b) anagrafica dell’operatore; c) data e luogo di installazione; d) tipologia di apparecchiatura; e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura; f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione; g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate; h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione; i) eventuali osservazioni.

Articolo 16, comma 5:

L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f) , del regolamento (UE) n. 517/2014 già installate, e per ogni intervento successivo, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni: a) data, se disponibile, e luogo di installazione; b) anagrafica dell’operatore; c) tipologia di apparecchiatura; d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura; e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione; f) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate; g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione; h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione; i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura; l) eventuali osservazioni.

Articolo 16, comma 7:

L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13 che esegue lo smantellamento delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti informazioni: a) data e luogo di smantellamento; b) anagrafica dell’operatore; c) tipologia di apparecchiatura; d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura; e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento; f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura; g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di smantellamento; h) eventuali osservazioni.

 

Banca Dati FGAS

A partire dal 25 settembre 2019, è attiva l’area della Banca Dati FGAS (https://bancadati.fgas.it) tramite la quale devono essere comunicati gli interventi di installazione, di controllo delle perdite, di assistenza, di manutenzione, di riparazione o di smantellamento svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate accedendo all’Area riservata tramite il seguente link: https://interventi.fgas.it/#!/main

Il d.P.R. n. 146 del 2018 prevede che, a decorrere dal 25 settembre 2019, l’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona certificata, comunica per via telematica alla Banca Dati FGAS, entro 30 giorni dalla data dell’intervento, le informazioni previste dall’articolo 16 del d.P.R. n. 146 del 2018.

Nell'area informativa della Banca Dati sono disponibili il manuale e un video che guida nella procedura per la richiesta di abilitazione per la comunicazione degli interventi. 

 

Richiesta di abilitazioni per la comunicazione degli interventi.

L’accesso alla Banca Dati FGAS per la comunicazione degli interventi avviene con credenziali rilasciate dal Registro FGAS oppure con CNS o SPID.

Gli interessati devono essere preliminarmente abilitati attraverso apposita richiesta presentata al sito www.fgas.it. Gli utenti potranno accedere all’area riservata dopo aver ricevuto dalla Banca Dati la notifica (via e-mail) di avvenuta abilitazione. La e-mail conterrà anche le informazioni per effettuare il primo accesso.

Il manuale per la richiesta di abilitazioni per la comunicazione degli interventi è disponibile qui .

 

Chi deve presentare la pratica di richiesta abilitazioni.

Nel caso di impresa certificata l'abilitazione viene richiesta dal legale rappresentante dell'impresa certificata o da un suo delegato che allegherà la delega firmata dal legale rappresentante e il documento di identità di quest'ultimo.

Nel caso di persona certificata che svolge attività su commutatori o celle frigorifere di autocarri e rimorchi refrigerati, per le quali l’impresa non è soggetta a certificazione, l'abilitazione viene richiesta dal legale rappresentante dell’impresa iscritta al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, per conto della quale la persona svolge l’attività o suo delegato.

Nel caso di persona certificata che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («proprietari delle apparecchiature») e si avvalgono di personale interno per le attività ma non sono tenuti ad essere iscritti al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, né ad avere il certificato, la richiesta viene presentata dal legale rappresentante dell’impresa/ente per conto della quale la persona svolge l’attività o suo delegato.

 

Chi deve comunicare gli interventi.

  • Imprese in possesso di certificato per il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e Regolamento (CE) n. 304/2008.
  • Persone fisiche certificate:

A.  Persona che svolge attività su commutatori elettrici (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066) o su celle frigorifero di autocarri e rimorchi refrigerati (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067), per le quali l’impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l’impresa è iscritta al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate ma non è tenuta ad avere il certificato.

B.  Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («proprietari delle apparecchiature») e si avvalgono di personale interno per le attività di installazione, di controllo delle perdite, di assistenza, di manutenzione, di riparazione o di smantellamento (Regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067, (UE) 2015/2066 e Regolamento (CE) n. 304/2008). In questo caso l’ente e l’impresa non sono tenuti ad essere iscritti al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate né ad avere il certificato.

Quando va effettuata la comunicazione.

A partire dal 25 settembre 2019, la comunicazione va effettuata per le apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f) del Regolamento (UE) n. 517/2014, direttamente alla Banca Dati per via telematica, entro 30 giorni:

A.  dall’installazione delle apparecchiature;
B.  dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza o di riparazione di apparecchiature già installate e per ogni intervento successivo al primo;
C.  dallo smantellamento delle apparecchiature.

 

Link utili e FAQ

Nella sezione della Banca Dati accessibile al link https://bancadati.fgas.it/#!/manuals è possibile visualizzare Manuali e Video tutorial relativi alle seguenti sezioni.

Comunicazione vendite:

  • Iscrizione Banca Dati FGAS.
  • Comunicazione vendite FGAS.
  • Comunicazione vendite apparecchiature.

Comunicazione interventi:

  • Richiesta abilitazioni per comunicazione interventi
  • Comunicazione interventi

Nella sezione della Banca dati accessibile al link https://www.ecocamere.it/faqs/bancafgas?from=bd.b è possibile recuperare le FAQ divise per argomento:

  • Registro dei venditori di FGAS e apparecchiature.
  • Vendita FGAS.
  • Vendita apparecchiature.
  • Risposte ai quesiti delle imprese.
  • Richiesta abilitazioni interventi.
  • Comunicazione interventi.
  • Operatori.

 

 

 


Ultimo aggiornamento 08.10.2019