Cessazione di attività / Cessazione parziale di attività / Interruzione di attività e riavvio a seguito dell’interruzione/Fusione, scissione e trasferimento di parti di impianto

Indice


1. Cessazione di attività
2. Cessazione parziale di attività/ recupero del livello di attività successivamente ad una cessazione parziale
3. Interruzione di attività e riavvio a seguito dell’interruzione
4. Fusione, scissione e trasferimento di parti di impianto
5. Le domande e risposte – FAQ


1. Cessazione di attività

Ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. 30/2013 e s.m.i., si considera che un impianto abbia cessato le sue attività quando:

  • l’autorizzazione ambientale integrata, di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, o altra autorizzazione all’esercizio rilasciata dall’Autorità competente è revocata e l’impianto è chiuso ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 9, lettera c), del citato decreto legislativo;
  • l’esercizio delle attività di cui all’allegato I è tecnicamente impossibile;
  • l’impianto non esercita le attività di cui all’allegato I in via definitiva;
  • l’impianto interrompe le attività di cui all’allegato I per un periodo superiore a 6 mesi (estendibili ad un massimo di 18 qualora il gestore dimostri che non può riprendere l’attività entro i 6 mesi a causa di circostanze eccezionali, imprevedibili e che sfuggano al suo controllo). Tale casistica non si applica agli impianti di riserva, agli impianti in stand by, agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale se tutte le condizioni di seguito indicate sono soddisfatte:
    • il gestore è titolare di un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;
    • è tecnicamente possibile riprendere le attività senza apportare modifiche fisiche all’impianto;
    • l’impianto è oggetto di una manutenzione periodica. 

Si ricorda che nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia in atto al 1 gennaio, indipendentemente dal fatto che essa possa comportare una cessazione di attività, il gestore è tenuto a darne comunicazione all’Autorità Nazionale Competente entro il 31 gennaio dell’anno dello stesso anno con le modalità indicate nella sezione 3 della presente pagina.

  1. 1.1 Comunicazioni dovute in caso di cessazione di attività

Entro 10 giorni dall’avvenuta cessazione di attività e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la cessazione di attività si è verificata, il gestore è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 24, comma 3 del D.lgs 30/2013 e s.m.i. attraverso il portale ETS. 

Si ricorda che a seguito della cessazione di attività resta confermato l’obbligo per il gestore di comunicare le emissioni di gas serra relative all’anno in cui è avvenuta la cessazione di attività, nonché l’obbligo di restituire una quantità di quote pari alle emissioni rilasciate nell’anno in cui è avvenuta la cessazione di attività. La comunicazione delle emissioni e la restituzione delle quote devono avvenire rispettivamente entro e non oltre il 31 marzo e 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione delle attività. E’ facoltà del gestore anticipare tali adempimenti ad una data prossima a quella di cessazione delle attività.

  1. 1.2 Effetti della cessazione di attività sull’assegnazione

Conformemente all’articolo 22, comma 2 del D.lgs. 30/2013 e s.m.i., il Comitato non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che hanno comunicato una cessazione di attività a partire dall’anno successivo a quello dell’avvenuta cessazione.

Per un approfondimento sul tema si invita il gestore a consultare la linea guida num.7:

 

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2. Cessazione parziale di attività/recupero del livello di attività successivamente ad una cessazione parziale

Ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. 30/2013 e s.m.i., si considera che un impianto abbia cessato parzialmente le sue attività quando uno dei suoi sottoimpianti che contribuisce all’assegnazione annuale dell’impianto

  • per almeno il 30% o
  • con almeno 50.000 quote

riduce il suo livello di attività – nell’anno civile - di almeno il 50% rispetto al livello di attività iniziale.

  1. 2.1 Comunicazioni dovute in caso di cessazione parziale di attività

Entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la cessazione parziale di attività, il gestore è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 25, comma 4 del D.lgs 30/2013 e s.m.i., attraverso il portale ETS.

 

  1. 2.2 Effetti della cessazione parziale di attività sul livello di attività iniziale di riferimento e sull’assegnazione

In caso di cessazione parziale di attività, il Comitato rivede, a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale un impianto cessa parzialmente la sua attività, il quantitativo annuo totale di quote assegnato a titolo gratuito, conformemente a quanto stabilito dall’ articolo 23 della Decisione 2011/278/UE.

Si ricorda che il gestore dell’impianto che è stato oggetto di cessazione parziale di attività ha facoltà di comunicare all’Autorità Nazionale Competente, al fine di ottenere un’integrazione dell’assegnazione:

  • se il sottoimpianto oggetto di cessazione parziale raggiunge nuovamente un livello di attività superiore del 50% rispetto al livello di attività iniziale calcolato a seguito della comunicazione dell’avvenuta cessazione parziale, oppure;
  • se il sottoimpianto oggetto di cessazione parziale raggiunge nuovamente un livello di attività superiore del 25 % (ma inferiore al 50%) rispetto al livello di attività iniziale calcolato a seguito della comunicazione dell’avvenuta cessazione parziale.

La comunicazione deve pervenire all’Autorità Nazionale Competente entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata una delle due condizioni sopra richiamate attraverso il portale ETS.

A seguito del ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Comitato, a decorrere dall’anno successivo all’anno civile nel corso del quale il livello di attività ha superato la soglia rispettivamente del 25 per cento o del 50 per cento, rivede al rialzo il quantitativo annuo totale di quote conformemente a quanto stabilito dall’articolo 23 della Decisione 2011/278/UE. 

Per un approfondimento sul tema si invita il gestore a consultare la linea guida num.7:

L’eventuale revisione dell’assegnazione a seguito di ripristino dell’attività è approvata dall’Autorità Nazionale Competente con apposita deliberazione subordinata al nulla osta della Commissione Europea.

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3. Interruzione di attività e riavvio a seguito dell’interruzione

Si ricorda che qualsiasi interruzione di attività in atto al 1 gennaio deve essere comunicata all’Autorità Nazionale Competente entro il 31 gennaio dello stesso anno attraverso il portale ETS.

 

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4. Fusione, scissione e trasferimento di parti di impianto

In data 03/03/2016, con la Delibera 04/2016 (pdf, 64 KB), il Comitato ha approvato il modulo per la comunicazione della richiesta di revisione dell’assegnazione nei casi di fusione tra due impianti, scissione di un impianto in due impianti rientranti in ETS e trasferimento di parti di impianto.

I gestori degli impianti interessati da una di queste casistiche, entro 10 giorni dalla realizzazione della modifica, presentano istanza al Comitato attraverso il Portale ETS.

Per un approfondimento sul tema si invita il gestore a consultare la linea guida num.10:

 

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5. Le domande e risposte – FAQ

Le domande e risposte – FAQ – versione 1 (pdf, 60 Kb) del 26 aprile 2017 relative al calcolo del livello di attività per gli impianti del settore laterizio e ceramico.

 

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Ultimo aggiornamento 09.12.2019