ENTI PARCO NAZIONALI

Parchi nazionali

Organi di gestione degli Enti parco nazionali e parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna

L’art. 9 della legge 394/1991 precisa che l’Ente parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e individua i suoi Organi di gestione.

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" ha modificato principalmente le disposizioni dell’art. 9 della legge 394/1991 disciplinanti la composizione degli organi collegiali: Consiglio Direttivo e Giunta esecutiva degli enti parco nazionali.

In particolare, l’art. 1 "Riordino degli enti parco" del richiamato D.P.R. ha previsto la riduzione dei componenti del Consiglio Direttivo da dodici ad otto componenti e dei componenti della Giunta esecutiva da cinque a tre.

Il successivo art. 4 "Norme transitorie", al comma 1, ha disposto un termine di novanta giorni, decorrente dall’entrata in vigore del Regolamento, per l’adeguamento degli Statuti, da parte degli Enti Parco Nazionali, a quanto previsto dal precedente art. 1.

Al secondo comma del richiamato art. 4 ha disposto che entro trenta giorni dall’adeguamento degli statuti, debbano intervenire ad opera dei soggetti aventi titolo le designazioni dei componenti dei nuovi organi collegiali degli Enti Parco.

Per i Parchi Nazionali dello Stelvio e del Gran Paradiso, il Regolamento di riordino dispone una diversa procedura che prevede la preventiva intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.

Detto Regolamento ha disposto, inoltre, la riduzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna da 16 componenti ad otto.

La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), all’art.114, comma 10, ha previsto l’istituzione del Parco Geominerario della Sardegna e ha disposto che la gestione fosse affidata ad un Consorzio assimilato agli Enti di Ricerca di cui alla legge n. 168/1989, dotato di propria personalità e autonomia, avente diretta competenza in merito alle azioni di valorizzazione, tutela e vigilanza dei beni e dei siti dell’attività mineraria e destinatario dei correlativi finanziamenti.

Il Decreto interministeriale del 16.10.2001 (del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) ha istituito il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna.

 

Decreti di nomina Organi Parchi Nazionali

 

Avvisi procedure di nomina

Con il Decreto 15 giugno 2016, n. 143, GU n.174 del 27-7-2016),  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il “Regolamento dell'albo degli idonei  all'esercizio  dell' attività  di Direttore di ente parco nazionale, ai sensi  dell'articolo  2,  comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Con il l Decreto 23 settembre 2016, GU Serie Generale n.227 del 28-9-2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta le “Modalità di valutazione dei titoli per l'esercizio dell'attività di Direttore di ente parco nazionale.”

Per i Parchi nazionali, con riferimento all’attuazione dell’art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell’art. 26, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , recanti norme di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali partecipate dalla Stato anche in forma associata, attraverso l’emanazione dei regolamenti in delegificazione, è stata rilevata l’impraticabilità della trasformazione in soggetti di diritto privato o la soppressione e messa in liquidazione poiché è stata espressamente esclusa per le amministrazioni che svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico.

La norma di riferimento è rappresentata dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. che all’articolo 1 prevede le finalità per cui i Parchi nazionali sono stati istituiti.

Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 recante "Disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

Contributi dello Stato

L’art. 16, comma 1, della legge 394/1991 prevede tra le entrate dell’ente parco, i contributi ordinari e straordinari dello Stato.

Dall'esercizio finanziario 2011, è stato applicato il nuovo sistema di finanziamento degli Enti Parco basato sul riconoscimento delle spese obbligatorie, ciò in quanto le stesse sulla base della previsione di cui all'art. 11, della legge 31.12.2009, n. 196 sono state espunte dalla ex Tabella C e, ai sensi dell’art. 52, comma 1, della medesima norma, sono state determinate dalla legge di bilancio con l’introduzione, nello stato di previsione di questa Amministrazione, del nuovo capitolo 1552 recante "spese di natura obbligatoria per enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi". Pertanto, sono stati elaborati i dati relativi a detta tipologia di spesa forniti dagli Enti Parco e dalle Riserve Naturali Statali e sono stati assegnati i relativi fondi comprensivi delle specifiche risorse finanziarie destinate a singoli enti parco da norme speciali.

Inoltre, permangono le disposizioni di cui all’art. 1, comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", in base alle quali gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge medesima, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato ed il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Per l’impiego prioritario delle risorse di cui alla predetta legge 549/1995 nel 2012 è stata emanata la prima Direttiva generale di indirizzo agli Enti Parco (n. 52238 del 28.12.2012) quale atto di programmazione che, a partire dalla Strategia nazionale della biodiversità e dai target di cui alla COP 2011 CBD (Obiettivi per la Strategia Europea per la biodiversità), ha fissato una linea d’intervento diretta alla realizzazione degli obiettivi di conservazione della biodiversità, ma al contempo alla misurazione dei suoi effetti, determinando così un vincolo di destinazione prioritaria rispetto ai fondi per interventi.

Nel 2013 è stata emanata una nuova Direttiva (n. 48234 del 21.10.2013) destinata alla realizzazione di azioni di conservazione della biodiversità che ha aggiornato i criteri di riparto già previsti nella direttiva 2012, finalizzata al consolidamento degli esiti delle attività già avviate dagli Enti Parco ed all’acquisizione di nuove proposte progettuali, consistenti, in via prioritaria, alla realizzazione di azioni di sistema ed azioni trasversali, accompagnate da operativi protocolli d’intesa siglati tra gli enti parco coinvolti.

Gestione finanziaria

L’ordinamento finanziario e contabile degli enti parco nazionali è regolato dal DPR 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”, ai sensi dell’art. 2 del medesimo Regolamento.

L’attività relativa alla verifica degli atti di bilancio, deliberati dagli Organi di vertice degli Enti Parco e corredati dei pareri della Comunità del Parco e del Collegio dei Revisori dei Conti, si attua, nell’osservanza delle richiamate disposizioni normative, attraverso l’approvazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Sulla base delle disposizioni di detto DPR n. 97/2003, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, inoltre, provvede all’approvazione degli atti di bilancio del Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna, del Parco Museo delle Miniere dell'Amiata, del Parco dello Zolfo delle Marche e del Parco delle Colline Metallifere Grossetane.

Bilanci Parchi Nazionali triennio 2018, 2019, 20202021 e 2022

Bilanci Parchi Nazionali anni precedenti

Parchi minerari       

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’art. 114, comma 14 ha previsto, al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale l’istituzione dei Parchi Minerari delle Colline Metallifere Grossetane e Museo delle Miniere dell’Amiata da istituirsi con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la Regione Toscana e gestiti da un consorzio costituito dai Ministeri dell’ambiente, per i beni e le attività culturali, Regione Toscana e dagli enti locali.

Con D.M. 28 febbraio 2002 è stato istituito il Parco Minerario delle Colline Metallifere Grossetane e con D.M. 28 febbraio 2002 il Parco Museo delle Miniere dell’Amiata.

La legge 23 marzo 2001, n. 93, all’art. 15, comma 2, ha previsto, al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, l’istituzione del Parco museo minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche, istituito con D.M. 20 aprile 2005.

 

Decreti di nomina Organi Parchi minerari

 

Indennità Presidenti Enti Parco Nazionali e Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna

 

Controllo della Corte dei Conti

Ai sensi dell’art. 1, della legge n. 259/1958 avente ad oggetto "partecipazione della Corte dei Conti al Controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria", gli Enti Parco Nazionali sono stati assoggettati al controllo della Corte dei Conti con i seguenti provvedimenti:

  • DPR 29 aprile 1966 (Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise);
  • DPR 20 giugno 1966 (Parco Nazionale Gran Paradiso);
  • DPCM. 12 maggio 1995 (Parchi Nazionali Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande);
  • DPCM 31 maggio 2011 (Parchi Nazionali Stelvio, Aspromonte, Gran Sasso e Monti della Laga, Majella, Vesuvio, Gargano, Cilento e Vallo di Diano, Arcipelago della Maddalena, Arcipelago Toscano, Cinque Terre, Appennino Tosco-Emiliano, Asinara, Sila, Alta Murgia, Circeo e Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese)
    ALLEGATO n. 3 - D.P.C.M.
  • Tabella n. 4 “Determine Corte dei Conti anni 2013-2014-2015”
  • DPCM 29 aprile 2019 (Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria)

Altre informazioni sono reperibili seguendo il seguente percorso: Natura, Aree Naturali Protette, Elenco enti parco.
 

Aree Marine Protette

Il sistema delle aree marine protette è disciplinato dalle leggi: 31 dicembre 1982, n. 9796 dicembre 1991, n. 394 e 9 dicembre 1998, n. 426.

In particolare, le Aree Marine Protette sono istituite ai sensi dell’articolo 18 della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. con Decreto del Ministro dell'Ambiente che indica la denominazione, la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina di tutela. Esse sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicenti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

Secondo quanto disciplinato dall’articolo 19 della legge quadro 6 dicembre 1991, n.394, la gestione delle aree marine protette “è affidata ad Enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro”. L'affidamento avviene con decreto del Ministro dell'Ambiente, sentiti la Regione e gli Enti locali territorialmente interessati. Infatti, la gestione delle Aree Marine Protette può essere affidata a soggetti con natura giuridica diversa che svolgono in regime di delega le funzioni statali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Detti Enti gestori operano in virtù di una delega da parte di questo Dicastero, con il preciso obiettivo di gestire l’area protetta e perseguire le finalità istituzionali di tutela e salvaguardia ambientale. Ovvero gli stessi esercitano funzioni che sono di pertinenza statale e pertanto amministrano una funzione non propria, della quale lo Stato, senza dismetterne la titolarità, affida loro il semplice esercizio. Essi, quindi, non sono dotati, nell’assolvimento delle loro funzioni di soggetti gestori, dell’autonomia giuridica e di bilancio che viene richiesta per le Amministrazioni pubbliche interessate “dall’articolo 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 – Elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”.  

Le attività delle aree marine protette sono svolte sulla base di quanto previsto dal Regolamento di disciplina delle attività consentite e dal Regolamento di esecuzione e organizzazione. Al fine di ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, questa Amministrazione vigilante ha adottato due strumenti. La programmazione ISEA (Interventi Standardizzati della gestione Efficace delle Aree marine protette) e So.De.Cri - software per la determinazione dei criteri di riparto. Questi strumenti consentono, l’uno di monitorare con maggiore efficacia l’andamento della gestione delle aree marine protette con strumenti di valutazione oggettiva delle performance ottenute e l’altro di garantire la massima trasparenza, imparzialità, efficienza ed economicità per il riparto dei fondi a favore degli Enti gestori.

 

Riserve Naturali Statali

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, all’art. 17, dispone che il Ministero dell’ambiente adotti, una volta istituita una Riserva Naturale Statale, il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo; ai sensi dell’art. 21, la medesima legge assegna al Ministero dell'ambiente compiti di vigilanza sulla gestione delle riserve e, all’art. 31, comma 4, dispone che lo stesso Ministero impartisca le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica.

L’affidamento in concessione della gestione e dell’amministrazione delle Riserve Naturali Statali avviene per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di rilevanza pubblicistica (di salvaguardia e valorizzazione delle aree), così come individuati nei Decreti Ministeriali istitutivi delle Riserve stesse.

Per quanto concerne il finanziamento delle Riserve Naturali Statali, la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, all’articolo 55, comma 19, dispone che “le Riserve naturali istituite dallo Stato, anche se gestite da enti morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, partecipano al riparto dei fondi stanziati, ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549”.

Le Riserve Naturali Statali istituite sono: Abbadia di Fiastra, Bosco Siro Negri, Cratere degli Astroni, Lago di Burano, Laguna di Orbetello, Le Cesine, Valle Averto, Montagna di Torricchio, Litorale Romano, Isole di Ventotene e S. Stefano, Torre Guaceto, Gola del Furlo, Isola di Vivara e Tenuta di Castelporziano (costituente compendio in dotazione al Presidente della Repubblica).

Per fare fronte alle spese, questa Amministrazione provvede all’impegno e al trasferimento, a favore dei relativi Enti gestori, dei fondi ordinari necessari  ad assicurarne la gestione, compatibilmente con la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio, con decreto interministeriale (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica-Ministero dell’economia e delle finanze) di riparto dello stanziamento destinato ad Enti, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi, acquisito il parere favorevole delle competenti Commissioni Parlamentari.

Infatti, gli Enti gestori delle Riserve naturali dello Stato operano in virtù di una delega da parte di questo Ministero, con il preciso obiettivo di gestire la riserva e perseguire le finalità istituzionali di tutela e salvaguardia ambientale. Ovvero, gli stessi enti gestori esercitano funzioni di pertinenza statale e, pertanto, amministrano una funzione non propria, della quale lo Stato, senza dismetterne la titolarità, affida loro il semplice esercizio. Essi quindi non sono dotati, nell’assolvimento delle loro funzioni di soggetti gestori, dell’autonomia giuridica e di bilancio che viene richiesta alle Amministrazioni pubbliche interessate dall’art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90- “Elenchi degli Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”.

Circolari

 

 


Ultimo aggiornamento 08.05.2024