Segnalazioni illeciti – whistleblowing

  TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI – WHISTLEBLOWING

 

Nozione e aggiornamento normativo

L’istituto del whistleblowing è stato recentemente oggetto di riforma per effetto del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, il quale disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
La novella legislativa recepisce, a livello interno, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.
La normativa così come riformulata, prevede, per il whistleblower, forme di tutela rafforzata ed estesa anche a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, senza differenziazione tra il settore pubblico e quello privato.
L’istituto è volto, da un lato, a garantire il diritto di manifestazione della libertà di espressione e d’informazione, mentre dall’altro si pone quale strumento di prevenzione e contrasto della corruzione, promuovendo l’emersione di illeciti commessi non solo all’interno della Pubblica Amministrazione, ma anche degli enti di diritto privato.
Il whistleblowing, dunque, rappresenta un importante presidio di difesa della legalità e del buon andamento delle amministrazioni.

 

Canali di segnalazione

  • canale di segnalazione interna
  • canale di segnalazione esterna presso ANAC
  • denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

 

Chi può effettuare segnalazioni

Per quanto concerne i soggetti del settore pubblico, il D.Lgs. n. 24/2023 estende la propria applicazione alle seguenti persone che segnalano, denunciano all’autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo:

  • i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, compreso il personale in regime di diritto pubblico, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  • i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 c.c., delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  • i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
  • i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

Infine, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede che la tutela di tali persone, si applichi anche quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Importante novità del D.Lgs. n. 24/2023, riguarda l’estensione della tutela anche a quei soggetti, diversi dal segnalante, i quali potrebbero essere oggetto di ritorsioni, anche indirette, per il ruolo assunto nel processo di segnalazione (interna o esterna), divulgazione pubblica o denuncia o in virtù del rapporto che li rende vicini al segnalante.

In particolare il riferimento è ai facilitatori, ovvero coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza dev’essere mantenuta riservata; alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; ai colleghi di lavoro che svolgono la propria attività nel medesimo contesto lavorativo della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nello stesso contesto lavorativo  della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica.

Il MASE, in applicazione del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, ha attivato un' applicazione informatica per l’acquisizione e la gestione delle segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing che garantisce, attraverso strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

 

Chi è il whistleblower

Il whistleblower (colui che soffia nel fischietto) è la persona che segnala violazioni di disposizioni normative e nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L’ambito di applicazione soggettivo della disciplina delle persone segnalanti è disciplinato dall’art. 3 del D.lgs. n. 24/2023.

 

La tutela del whistleblower

La vigente normativa è diretta a tutelare i dipendenti che siano venuti a conoscenza di condotte illecite in occasione della prestazione della loro attività lavorativa.

L’art. 17 del D.lgs. n. 24/2023 stabilisce espressamente che gli enti o le persone di cui all’art. 3 del medesimo decreto legislativo non possono subire alcuna ritorsione.

L’eventuale adozione di misure ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione sono afflitti da nullità salvo la dimostrazione a carico dell’amministrazione della loro adozione per ragioni diverse dalla segnalazione.

Al fine di garantire la tutela del segnalante è inoltre garantito il suo anonimato.

La tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, espressamente prevista ai sensi del comma 2 dell’art.12 D.lgs. n. 24/2023 (“l’identità del segnalante non può essere rilevata”) può essere derogata esclusivamente nei casi previsti dal menzionato articolo 12 e cioè:

  • Nell’ambito del procedimento penale, nei modi e nei limiti di cui all’art. 329 cpp;
  • Nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti, successivamente alla chiusura dell’attività istruttoria;
  • Nel procedimento disciplinare allorché la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità personale del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato; in tale caso, però, è necessario acquisire il consenso del segnalante in ordine alla rivelazione della sua identità.

Dalla necessità di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante discende in relazione alla denuncia presentata:

  • L’esclusione del diritto d’accesso ai sensi della L. n. 241/90;
  • L’esclusione dell’accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. n. 33/13.

Si rappresenta che ai sensi del comma 3 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 23/2024 la tutela del segnalante non è garantita nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

 

Come segnalare

Nella consapevolezza della necessità di realizzare una più ampia applicazione del D.Lgs. n. 24/2023 quale strumento indispensabile per contrastare i fenomeni di maladministration, il Ministero, come previsto nella sottosezione dedicata ai rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione triennale, ha adottato una piattaforma informatica per la segnalazione e la gestione di illeciti, raggiungibile al link: https://mase.whistleblowing.it/.

Nell’ambito della piattaforma, il whistleblower è tenuto a compilare in modo esaustivo, chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo di segnalazione, fornendo le informazioni obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e che siano chiari:

a)        i dati identificativi del segnalante che saranno segretati nell’apposita sezione della piattaforma in conformità a quanto previsto dall’art. 22, comma 4;

b)        le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

c)         la descrizione del fatto;

d)        le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

All’invio della segnalazione, la piattaforma presenta al segnalante una videata con il codice univoco di segnalazione. Il codice deve essere acquisito e conservato per ricollegarsi alla piattaforma nei momenti successivi, in modo tale da poter integrare o aggiornare le informazioni inserite, fornire eventuali chiarimenti, verificare l’aggiornamento dell’iter, esprimere o negare il consenso alla rivelazione della propria identità nel procedimento disciplinare eventualmente originato dalla segnalazione. Il codice deve essere scrupolosamente custodito dal segnalante non essendo possibile recuperarlo in un secondo momento.

La piattaforma consente di inoltrare la segnalazione assicurando la riservatezza dell’identità del segnalante e, attraverso la compilazione dei campi obbligatori indicati nelle schermate, la completezza della segnalazione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la “Disciplina sulle procedure di segnalazione di illeciti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” adottata con decreto direttoriale n. 72 del 23.01.2024 nonché il manuale operativo descrittivo delle modalità di utilizzo della piattaforma.

Si invita, inoltre, a prendere visione dell’informativa privacy.

È, inoltre, attivo un canale telefonico per le segnalazioni orali. Le segnalazioni orali potranno essere effettuate contattando lo 0657227000. Si tratta di un numero funzionante con risponditore automatico, che consente la registrazione di un messaggio vocale di 2 minuti. La registrazione verrà realizzata con distorsione della voce per non consentire il riconoscimento del segnalante. Si prega di seguire le istruzioni formulate dalla voce guida.

In alternativa, le segnalazioni possono essere consegnate in busta chiusa per consentire gli incontri diretti con l’RPCT MASE. Al fine di garantire la riservatezza del segnalante, le segnalazioni scritte presentate in busta chiusa dovranno essere confezionate nel rispetto delle indicazioni contenute nell’articolo 14 della “Disciplina sulle procedure di segnalazione di illeciti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”.

Il canale esterno per le segnalazioni è utilizzabile al seguente link:
Whistleblowing - www.anticorruzione.it

 

Il destinatario della segnalazione

La segnalazione in forma anonima è inoltrata al Responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero, che è chiamato a svolgere l’istruttoria in merito ai fatti segnalati.

Ai fini dell’espletamento dell’attività istruttoria il Responsabile nomina e si avvale di un gruppo di lavoro i cui componenti sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui egli è sottoposto.

La violazione degli obblighi suddetti comporta le responsabilità disciplinare del trasgressore.

 

 


Ultimo aggiornamento 09.04.2024