Servizi erogati

Art. 32 del d.lgs 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati; (lettera così modificata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016)
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016)

 


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