L’Assemblea Generale degli Stati Parte o General Assembly


L’Assemblea Generale degli Stati parte si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni e può convocare sessioni straordinarie qualora lo ritenga necessario, o su richiesta del Comitato o di almeno un terzo degli Stati parte. L’Assemblea generale è l’organo sovrano della Convenzione e svolge le seguenti funzioni:

  • fornisce indicazioni strategiche per l’attuazione della Convenzione;
  • rinnova ogni due anni i 24 membri del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale in base al principio di una equa distribuzione geografica ed in maniera proporzionale rispetto al numero di ratifiche giunte in base ai gruppi regionali di appartenenza.

Il Comitato Intergovernativo per la salvaguardia del Patrimonio Immateriale o Intergovernmental Committee


Il Comitato Intergovernativo, o Comitato, si riunisce in sessione ordinaria, ogni anno, e in sessione straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei suoi Stati Membri. Questi ultimi sono nominati dall’Assemblea Generale per un termine di quattro anni e non possono essere rieletti. Sono, inoltre, incoraggiati a scegliere tra i propri rappresentanti, come per la Convenzione del 1972, persone qualificate nei vari settori del patrimonio culturale immateriale.

 

Il Comitato assolve alle seguenti funzioni:

  • promuovere gli obiettivi della convenzione, fornire orientamenti sulle migliori pratiche e formulare raccomandazioni sulle misure per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;
  • esaminare le richieste di candidatura alle liste del Patrimonio Immateriale provenienti dagli Stati Parte della Convenzione e decidere in base ai criteri di selezione proposti dal Comitato stesso ed approvati dall’Assemblea Generale;
  • esaminare i rapporti degli Stati Parte e sottoporli all’esame dell’Assemblea Generale;
  • utilizzare le risorse del Fondo patrimonio culturale immateriale, secondo le linee guida (le “Operational directives” ) ed il piano biennale, adottati dall’Assemblea Generale;
  • selezionare e promuovere programmi, progetti e attività proposti dagli Stati contraenti, che meglio rispecchino gli obiettivi ed i principi della Convenzione;
  • proporre all’Assemblea l’accreditamento di organizzazioni non governative (ONG) che possano svolgere funzioni di consulenza per le attività del Comitato.

 

Segretariato della Convenzione


Il Segretariato ha il compito preciso di assistere l’Assemblea Generale ed il Comitato nella preparazione dei documenti ufficiali e tecnici e nell’organizzazione degli incontri e delle relative agende. Tale organo nasce, inoltre, per facilitare la mole di lavoro derivante dall’implementazione delle attività della Convenzione assistendone gli ulteriori organi consultivi.

 


Ultimo aggiornamento 27.09.2013